Art. 5.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
      2. Il contenuto della relazione di cui al comma 1 è reso pubblico a livello nazionale mediante l'utilizzo di strumenti pubblici di comunicazione audiovisivi e informatici nonché mediante la diffusione sulla stampa quotidiana e periodica.